Art. 5 quater

Eliminazione delle iscrizioni

In vigore dal 4 giu 2016
1. Le iscrizioni nel casellario giudiziale europeo sono eliminate a seguito di identica eliminazione comunicata dall'autorità centrale di altro Stato membro di condanna.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-5-quater

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