Titolo IX

Art. 42 bis

Gestione del sistema informatico

In vigore dal 2 mar 2024
1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA. 2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA: a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all', relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici; f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-42-bis

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