Titolo VII
Art. 29 bis
Modalità di rilascio dei certificati
In vigore dal 4 giu 2016
1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all', comma 1-bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-29-bis