Titolo VII

Art. 29 bis

Modalità di rilascio dei certificati

In vigore dal 4 giu 2016
1. Le modalità di rilascio dei certificati di cui agli sono stabilite con il decreto dirigenziale di cui all', comma 1-bis.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-29-bis

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