Art. 5 ter

Estratto del provvedimento iscrivibile

In vigore dal 28 giu 2022
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati: a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna: 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti; 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva; 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili; 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena; b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna: 1) nome dei genitori della persona condannata; 2) numero di riferimento della condanna; 3) luogo del reato; 4) interdizioni derivanti dalla condanna; c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna: 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'; 2-bis) immagine del volto della persona condannata; 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-5-ter

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