Art. 5 ter
63 / 64Estratto del provvedimento iscrivibile
In vigore dal 28 giu 2022
1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:
a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:
1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:
1) nome dei genitori della persona condannata;
2) numero di riferimento della condanna;
3) luogo del reato;
4) interdizioni derivanti dalla condanna;
c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:
1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell';
2-bis) immagine del volto della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-5-ter