Titolo XI
Art. 52
(L) Abrogazioni di norme primarie
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Abrogazioni di norme primarie)
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all' del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed è iscritto nel casellario giudiziario", nonché il settimo comma;
- l', secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l' della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall' della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole:
"alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448;
- l', comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272;
- del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola:
"commi" è sostituita dalla seguente: "comma";
- del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-52