Titolo VI

Art. 17

(R) Ufficio territoriale

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Ufficio territoriale) 1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorità straniere, e consente la visura delle iscrizioni. ( d.lgs. n. 274/2000 e d.m. n. 204/2001)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-17

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