Titolo VII
Art. 22
(L) Certificato del casellario giudiziale , del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore
In vigore dal 4 giu 2016
(L)
(Certificato del casellario giudiziale, del casellario giudiziale europeo e del casellario dei carichi pendenti richiesto dal difensore)
1. Previa autorizzazione del giudice procedente, il difensore ha diritto di ottenere il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto, avente la qualità di persona offesa dal reato o di testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale.
(art. 688 c.p.p., c. 2, secondo periodo; art. 110, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 271/1989)
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-22