Titolo VII
Art. 27
(L) Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato
In vigore dal 10 nov 2018
(L)
(Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto dall'interessato)
1. L'interessato ha il diritto di ottenere il certificato senza motivare la richiesta.
2. Nel certificato sono riportate le iscrizioni esistenti nel casellario dei carichi pendenti ad accezione di quelle relative:
a) alle condanne delle quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purchè il beneficio non sia stato revocato;
b) alle condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda;
c) alle condanne per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
d) ai provvedimenti previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
e) ai provvedimenti giudiziari emessi dal giudice di pace;
f) ai provvedimenti giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati.
f-bis) ai provvedimenti giudiziari che hanno dichiarato la non punibilità ai sensi dell'articolo 131-bis del codice penale;
f-ter) ai provvedimenti che ai sensi dell'articolo 464-quater del codice di procedura penale dispongono la sospensione del procedimento con messa alla prova;
f-quater) alle sentenze che ai sensi dell'articolo 464-septies del codice di procedura penale dichiarano estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.
(estensione dell'art. 689, c. 1, e parte del c. 2, c.p.p.; d.m. 6 aprile 2001, n. 204)
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le presenti modifiche acquistano efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-27