Titolo VI

Art. 16

(R) Comunicazioni all'ufficio iscrizione

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Comunicazioni all'ufficio iscrizione) 1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-16

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