Titolo XI
Art. 51
(R) Raccordo con norme esterne al testo unico
In vigore dal 10 nov 2018
(R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)
1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del presente testo unico.
1-bis. Ogni richiamo, presente in norme di legge o di regolamento, al casellario giudiziale si intende riferito anche al casellario giudiziale europeo.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia decorso un anno dalla data della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-51