Titolo X
Art. 46
(R) Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema
In vigore dal 28 feb 2003
(R)
(Regole tecniche sino alla completa operatività del sistema)
1. Sino alla completa operatività del sistema, le regole tecniche di cui agli sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalità telematiche, e sentito il garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilità tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all', il decreto dirigenziale è adottato sentito altresì il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto è adottato altresì sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-46