Titolo X

Art. 48

(R) Termine per il rilascio di certificato

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Termine per il rilascio di certificato) 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato è rilasciato entro il giorno successivo o, se è richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-48

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