Titolo VIII
Art. 40
(L) Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati
In vigore dal 28 feb 2003
(L)
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
1. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, il tribunale del luogo dove ha sede l'ufficio locale nel cui ambito territoriale è nata la persona cui è riferita l'iscrizione o il certificato, o il Tribunale di Roma, per le persone nate all'estero, o delle quali non è stato accertato il luogo di nascita nel territorio dello Stato.
2. Sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato decide il Tribunale di Roma, in composizione monocratica e con le forme stabilite dall'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
(art. 690 c.p.p; art. 82, d.lgs. n. 231/2001)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-40