Capo III

Art. 36

(R) Certificato di emergenza

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Certificato di emergenza) 1. Nel caso di totale o parziale non operatività del sistema, l'ufficio che riceve la richiesta rilascia un certificato di emergenza che contiene i dati acquisiti presso l'ufficio centrale. 2. Se, alla data del ripristino del sistema, è riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta del certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-36

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