Titolo XI

Art. 50

(R) Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali

In vigore dal 28 feb 2003
(R) (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali) 1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli , comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-50

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo