Titolo XI
Art. 50
56 / 64(R) Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali
In vigore dal 28 feb 2003
(R)
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)
1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli , comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente testo unico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-11-14;313#art-50