Art. 6

Consultazione

In vigore dal 20 nov 2002
1. La consultazione delle organizzazioni sindacali prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflesso sul rapporto di impiego è facoltativa. Essa si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici, a livello centrale e periferico, nonché consistenza e variazione della dotazione organica. 2. Nella suddetta materia, prima di assumere le relative determinazioni, l'Amministrazione, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere delle organizzazioni sindacali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-6

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