Art. 9
Diritto di assemblea
In vigore dal 20 nov 2002
1. Il personale ha diritto di partecipare, durante l'orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l'amministrazione, per dieci ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno su materie di interesse per la categoria.
3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno, sono comunicati all'amministrazione con preavviso scritto almeno tre giorni prima dello svolgimento dell'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici.
4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, dai responsabili degli uffici e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.
5. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-9