Art. 7
Comitato pari opportunità
In vigore dal 20 nov 2002
1. Al fine di consentire una reale parità uomini-donne, è istituito il Comitato per le pari opportunità con il compito di proporre misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità, secondo i principi definiti dalla legge 10 aprile 1991, n. 125. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, è composto da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali e da un numero pari di rappresentanti dell'amministrazione.
Per ogni componente effettivo è previsto un componente supplente.
2. Il Comitato per le pari opportunità rimane in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione del nuovo, con le scadenze di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-7