Art. 8
Commissioni
In vigore dal 20 nov 2002
1. Allo scopo di assicurare una migliore partecipazione del personale alle attività dell'amministrazione, è prevista la possibilità di costituire, a richiesta e senza oneri aggiuntivi, Commissioni bilaterali per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro in relazione ai processi di riorganizzazione dell'Amministrazione stessa nonché l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro e le attività di formazione. Tali organismi, ivi compreso il Comitato per le pari opportunità per quanto di sua competenza, raccolgono dati relativi alle predette materie, che l'amministrazione è tenuta a fornire, e formulano proposte in ordine ai medesimi temi. La composizione dei citati organismi, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere un'adeguata rappresentanza femminile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-8