Art. 5

Concertazione

In vigore dal 20 nov 2002
1. Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell', comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie: a) sistemi di valutazione dell'attività del personale, ivi compresi quelli di cui all', comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; b) conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; c) individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali; d) individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; e) invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139; f) formazione e aggiornamento professionale. 2. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. 3. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-5

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Concertazione (Art. 5 Regolamento recante disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia.) — Testo vigente | Portale Normativo