Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 20 nov 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 70, comma 9, che demanda ad apposito regolamento la disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Considerata la necessità di uno stabile sistema di relazioni sindacali, improntato alla prevenzione delle controversie sindacali che, in considerazione della centralità delle funzioni dirigenziali svolte e della peculiarità dell'ordinamento della carriera, assicuri un ampio e tempestivo coinvolgimento del personale interessato;
Acquisito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 ottobre 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 settembre 2002;
Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Emana
il seguente regolamento:
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Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica al personale della carriera prefettizia di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-1