Art. 11
S e d e
In vigore dal 20 nov 2002
1. L'Amministrazione mette a disposizione delle organizzazioni sindacali idonei locali per lo svolgimento delle loro attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 70
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247#art-11