Capo II
Art. 272
(L) Diritto di copia ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell'articolo 137 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritto di copia ai sensi dell' del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 e dell' del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368)
1. Il diritto dovuto per le copie ai sensi dell', del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e dell', del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 e successive modificazioni, è triplicato.
2. Se il diritto di copia non è pagato spontaneamente dall'impugnante, il funzionario addetto all'ufficio procede alla riscossione mediante iscrizione a ruolo, secondo le disposizioni della parte VII, e relative norme transitorie, in solido nei confronti dell'impugnante e del difensore.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-272