Capo II

Art. 268

(L) Diritto di copia autentica

In vigore dal 19 ago 2014
(L) (Diritto di copia autentica) 1. Per il rilascio di copie autentiche di documenti è dovuto il diritto nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 7 del presente testo unico. 1-bis. Il diritto di copia autentica non è dovuto nei casi previsti dall'articolo 16-bis, comma 9-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-268

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