Capo III

Art. 273

(L) Diritto di certificato

In vigore dal 18 ago 2021
(L) (Diritto di certificato) 1. Sino all'emanazione del regolamento previsto all', il diritto di certificato è così regolato: a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10; b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.

Note all'articolo

  • Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 e' aggiornato in euro 3,54".
  • Il Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto dell'8 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 3,68".
  • Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell'art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, cosi' come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, e' aggiornato in euro 3,84".
  • Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,87".
  • Il Decreto 9 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato ad euro 3,92".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-273

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