Capo VIII

Art. 278

(R) Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo) 1. Fino all'attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all', è effettuata mediante copie autentiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-278

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