Capo VII
Art. 277
(R) Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa)
1. Sino a che non è emanata la convenzione organizzativa prevista dall', l'importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello quantificato da queste alla conclusione dei lavori.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-277