Capo II
Art. 269
(L) Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo
In vigore dal 1 gen 2025
(L)
(Diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo)
1. Per il rilascio di copie di atti e documenti su supporto diverso da quello cartaceo è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 8 del presente testo unico.
1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto quando la copia è estratta direttamente dal fascicolo informatico dai soggetti abilitati ad accedervi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-269