Capo II

Art. 267

(L) Diritto di copia senza certificazione di conformità

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Diritto di copia senza certificazione di conformita) 1. Per il rilascio di copie di documenti senza certificazione di conformità, è dovuto il diritto forfettizzato nella misura stabilita dalla tabella, contenuta nell'allegato n. 6 del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-267

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