Capo II
Art. 262
(L) Diritto di copia
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Diritto di copia)
1. Sino all'emanazione del regolamento previsto dall', nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in base al costo del servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-262