Capo II

Art. 263

(L) Esenzione

In vigore dal 1 gen 2014
(L) (Esenzione) 1. Nel processo tributario di primo e di secondo grado il diritto di copia non è dovuto se la copia è richiesta dall'ufficio tributario. 1-bis. Le disposizioni di cui all', comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-263

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