Parte V

Art. 164

(R) Rinvio

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Rinvio) 1. Ai registri di cui al presente testo unico si applicano gli articoli da 1 a 12, da 15 a 20, del decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264 e il decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2001, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (G.U.) del 5 giugno 2001, n. 128.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-164

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