Parte V
Art. 162
(R) Attività dell'ufficio
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Attività dell'ufficio)
1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-162