Parte V

Art. 162

(R) Attività dell'ufficio

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Attività dell'ufficio) 1. L'ufficio che procede annota sui rispettivi registri le spese pagate dall'erario, le spese prenotate a debito, l'importo del credito recuperabile e tutte le vicende successive dello stesso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-162

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