Parte VI›Capo I
Art. 166
(L) Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale
In vigore dal 1 lug 2002
(L)
(Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale)
1. Se un testimone si trova nell'impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell'esame, il funzionario addetto all'ufficio del luogo di residenza del testimone emette l'ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all'ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-166