Art. 9
Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio
In vigore dal 7 giu 2001
Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio 1. Nelle convenzioni di cui all', stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entità del corrispettivo e le modalità di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-9