Art. 9

Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio

In vigore dal 7 giu 2001
Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio 1. Nelle convenzioni di cui all', stipulate con l'Agenzia del demanio, sono comunque determinate l'entità del corrispettivo e le modalità di espletamento del servizio aggiuntivo, ai sensi dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-9

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Alienazioni mediante convenzioni speciali con l'Agenzia del demanio (Art. 9 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).) — Testo vigente | Portale Normativo