Art. 4
Procedimento di alienazione
In vigore dal 7 giu 2001
1. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze provvede:
a) alla stima dei beni mobili da alienare, tenuto conto dei prezzi di mercato e dello stato d'uso dei beni stessi;
b) alla predisposizione e gestione di un archivio informatizzato dei beni da porre in vendita da parte dell'Ufficio stesso o da consegnare al concessionario ai sensi del comma 2;
c) alla predisposizione e gestione, congiuntamente con il competente Dipartimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di un sito informatico per la diffusione dei dati relativi ai beni da alienare e per la pubblicazione dei bandi e avvisi di gara, fatto salvo l'adempimento degli altri obblighi di pubblicità previsti dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) alla vendita dei beni.
2. Per la vendita di beni mobili, anche registrati, si procede per pubblici incanti o mediante affidamento in concessione delle attività di alienazione di categorie di beni mobili determinati, nel caso in cui all'alienazione siano collegate attività di recupero, deposito, rottamazione, eliminazione od anche invio alla pubblica discarica di beni comunque non riutilizzabili; l'affidamento in concessione è disposto nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi, mediante convenzione tra Direzione centrale del demanio e concessionario, in conformità allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze; la durata dell'affidamento in concessione non eccede, di norma i sei anni.
3. L'Ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica, anche su richiesta delle Amministrazioni consegnatarie alla Direzione centrale del demanio gli elenchi dei beni da alienare mediante le concessioni già in atto, compatibilmente con le relative convenzioni; in assenza di queste, l'Ufficio del territorio procede alla vendita secondo le disposizioni del presente articolo, autorizzando, se necessario, la provvisoria gestione in deposito dei beni da parte delle amministrazioni consegnatarie.
4. Nei bandi e negli avvisi di gara possono essere indicati, in relazione alla natura dei beni, i requisiti soggettivi ai fini della stipulazione dei contratti di vendita.
5. Il ricorso alla trattativa privata è consentito entro il limite di valore stimato dei beni da alienare, anche per lotti, non superiore complessivamente a lire centocinquantamilioni e, comunque, per le vendite di autovetture, per motivate ragioni di convenienza economica od urgenza da esporre nel provvedimento di approvazione del contratto.
6. Si procede a trattativa privata in caso di derrate, beni deperibili o beni soggetti a fenomeni di deterioramento fisico.
7. In caso di vendita di beni da rottamare o eliminare, l'amministrazione si riserva la verifica dell'impegno, da assumersi da parte dell'acquirente, al rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche alle procedure di alienazione di beni mobili dello Stato curate direttamente dalle amministrazioni competenti ai sensi dell', comma 4, ad eccezione della lettera e) ed ai sensi dell', comma 1.
9. Le disposizioni di cui ai commi 2, 4, 5, 6 e 7 sostituiscono le analoghe disposizioni della normativa sui contratti e la contabilità generale dello Stato richiamate espressamente da specifiche norme ai fini della disciplina delle procedure di alienazione di beni mobili.
10. Le amministrazioni curano l'aggiornamento degli inventari dei beni mobili in dotazione, apportando le variazioni relative, a seguito dell'avvenuta vendita o della relativa comunicazione da parte dell'Ufficio procedente di cui all', comma 1, o della consegna al concessionario.
11. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definite le modalità operative della gestione del sito informatico di cui al comma 1.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-4