Art. 8
Agenzia del demanio
In vigore dal 7 giu 2001
1. L'Agenzia del demanio subentra nei compiti esercitati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria ai sensi del presente regolamento, con le strutture individuate dalle disposizioni sulla relativa organizzazione interna di cui all'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. Ai fini di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono valutati gli oneri connessi a spese procedurali, di custodia e di gestione, per i procedimenti di alienazione dei beni da curarsi da parte dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-8