Art. 13

Entrata in vigore

In vigore dal 7 giu 2001
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Fassino, Ministro della giustizia Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 103
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-13

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