Art. 10
Termini procedurali
In vigore dal 7 giu 2001
1. La procedura di alienazione deve concludersi entro i trecentosessanta giorni successivi alla comunicazione delle amministrazioni di cui all'.
2. L'Amministrazione procedente, in caso di esito negativo del primo esperimento di vendita, può optare tra l'invio del materiale alla pubblica discarica o l'eliminazione o la rottamazione dei beni, nel rispetto delle disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e la nomina di un commissario straordinario ai fini dello svolgimento, entro sessanta giorni dalla nomina, di una trattativa privata per l'alienazione dei beni invenduti, anche in blocco.
3. Nelle convenzioni di cui agli , sono indicati i termini per la conclusione dei procedimenti di alienazione, comunque non superiori a trecentosessanta giorni.
4. Il mancato rispetto del termine, di cui al comma 3, può essere valutato ai fini della risoluzione del rapporto convenzionale e dell'assunzione a carico dell'amministrazione procedente del valore di stima dei beni da alienare per il relativo rimborso all'amministrazione consegnataria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-10