Art. 11

Disposizioni finali

In vigore dal 7 giu 2001
1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalità del presente regolamento. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-11

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Disposizioni finali (Art. 11 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).) — Testo vigente | Portale Normativo