Art. 11 · Disposizioni finali

Art. 11

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Disposizioni finali

In vigore dal 7 giu 2001
1. Ai fini della realizzazione di programmi relativi alla dismissione o acquisizione di beni e a forniture di beni e servizi, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le categorie e le quote del contingente di beni mobili, pur se ancora utilizzabili, in dotazione alle singole amministrazioni centrali, per i quali procedere alle alienazioni secondo le modalità del presente regolamento. 2. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
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