Art. 7

Alienazioni mediante convenzione

In vigore dal 7 giu 2001
1. Le amministrazioni, per le quali specifiche disposizioni legislative consentono la riassegnazione di proventi da alienazione o cessione di beni mobili per finalità determinate, dispongono autonomamente la vendita secondo le proprie procedure, da adeguare ai principi e criteri indicati nel presente regolamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni amministrazione statale, anche ad ordinamento autonomo, comunica all'Amministrazione finanziaria l'elenco delle disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione a finalità determinate degli introiti derivanti dall'alienazione di beni mobili. 2. Nei casi previsti al comma 1, le amministrazioni consegnatarie possono affidare la vendita di beni mobili all'Amministrazione finanziaria secondo le procedure di cui all', tramite la stipulazione di apposite convenzioni, che riconoscano la spettanza, all'amministrazione consegnataria, dell'importo della vendita dei beni, escluse le spese di custodia, di gestione e procedurali sostenute dall'amministrazione procedente. 3. La riassegnazione delle entrate alle pertinenti unità previsionali di base è disposta secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-13;189#art-7

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Alienazioni mediante convenzione (Art. 7 Regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge 8 marzo 1999, n. 50).) — Testo vigente | Portale Normativo