Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 23 mag 2001
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 4, foglio n. 295
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-7