Art. 7

Disposizioni finali

In vigore dal 23 mag 2001
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 febbraio 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2001 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 295
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-7

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Disposizioni finali (Art. 7 ((Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita' produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59).))) — Testo vigente | Portale Normativo