Art. 4
Procedimento semplificato
In vigore dal 23 mag 2001
1. Per i procedimenti di cui all' la domanda viene presentata allo sportello, che la inoltra, nei termini previsti dall'accordo di cui all', al soggetto competente, previa verifica, ove previsto dallo stesso accordo, della sua regolarità e completezza.
2. Ogni soggetto competente è tenuto a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro i termini previsti dalle rispettive normative e, in mancanza, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.
3. Lo sportello cura il rilascio e la trasmissione ai destinatari dei provvedimenti positivi o negativi adottati dai soggetti competenti per i procedimenti di cui all'.
4. Le condizioni, le modalità e i tempi della concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di cui all', restano disciplinate ai sensi degli articoli 14 e 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, dell' della legge 24 aprile 1990, n. 100, così come modificata dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
5. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il responsabile dello sportello convoca, entro cinque giorni, anche su istanza del soggetto richiedente, una conferenza di servizi istruttoria che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i soggetti interessati alla specifica misura di sostegno richiesta, al fine di esaminare contestualmente le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni per superarle.
6. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il soggetto richiedente può chiedere al responsabile dello sportello di conoscere le circostanze che hanno impedito il rilascio della pronuncia richiesta e le eventuali condizioni necessarie per superarle. Il responsabile dello sportello, entro cinque giorni, fornisce i chiarimenti richiesti sulla base delle indicazioni fornite dal soggetto competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-4