Art. 6
D e r o g h e
In vigore dal 23 mag 2001
1. Gli del presente regolamento possono essere applicati all'utilizzazione degli strumenti gestiti dalla SACE, dalla SIMEST S.p.a., dalla FINEST e da Sviluppo Italia, solo nell'ipotesi in cui sia stato previamente adottato uno specifico protocollo d'intesa fra ciascuno sportello regionale ed il singolo organismo di gestione.
2. Sono disciplinati dal presente regolamento gli strumenti agevolativi di cui all' di competenza del Comitato delle agevolazioni di cui alla convenzione stipulata tra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST S.p.a. il 16 ottobre 1998, emanata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-6