Art. 2

Sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive

In vigore dal 23 mag 2001
1. Allo scopo di agevolare l'accesso degli operatori economici ai servizi derivanti dall'attuazione delle finalità di cui all', anche nell'ambito dei vigenti accordi di programma stipulati tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione e provincia autonoma, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è costituito lo sportello unico regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive, di seguito denominato: "sportello", di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che può articolarsi su base territoriale secondo le esigenze di ciascun territorio regionale. 2. Le modalità di organizzazione dello sportello sono definite in accordi da stipularsi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero del commercio con l'estero e ciascuna regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Alla costituzione dello sportello possono essere chiamati a partecipare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), la Società italiana per le imprese all'estero (SIMEST), l'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (SACE), l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (UNIONCAMERE) ed eventualmente la Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo (FINEST) e Sviluppo Italia. 3. Gli accordi di cui al comma 2, intervenuti con i soggetti di cui al presente comma disciplinano, nel rispetto della normativa vigente, anche le modalità procedurali riguardanti l'utilizzazione degli strumenti finanziari di competenza della SACE, della SIMEST ed eventualmente della FINEST e Sviluppo Italia. 4. Per assicurare una più efficace proiezione del sistema delle imprese sui mercati internazionali, lo sportello opera, anche in collegamento con il Ministero degli affari esteri e la sua rete diplomatico-consolare, con gli uffici dell'ICE all'estero, nonché, nelle materie di competenza, con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero delle politiche agricole e forestali. 5. All'attività dello sportello possono essere associati il sistema delle camere di commercio, gli sportelli unici per le attività produttive, le associazioni di categoria e imprenditoriali, nonché gli enti strumentali regionali, gli istituti di credito, gli enti fieristici e gli altri organismi interessati, in particolare l'Istituto per la promozione industriale (IPI), anche al fine di costituire più sportelli o una rete di sportelli operativi rivolti a garantire la diffusione territoriale dei servizi offerti. 6. Gli accordi di cui al comma 2 indicano i criteri e le modalità per la gestione operativa dello sportello, nonché per la nomina del responsabile dello sportello.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-2

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