Art. 5
Procedure relative ad una medesima operazione
In vigore dal 23 mag 2001
1. Per l'istruttoria relativa ad istanze finalizzate ad acquisire più provvedimenti concernenti la medesima operazione, o per superare una pronuncia negativa che sia nel frattempo intervenuta, il responsabile dello sportello, anche su istanza dell'interessato, può chiedere che il Ministero del commercio con l'estero, salvo che la competenza sia della regione, promuova una conferenza di servizi, che si svolge ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al fine di individuare le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza. Alla conferenza partecipano contestualmente i soggetti interessati al rilascio dei provvedimenti richiesti.
2. Il verbale della conferenza di servizi viene immediatamente comunicato, a cura dello sportello, al richiedente, e reca le eventuali condizioni per l'accoglimento dell'istanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-5