Art. 3

Compiti dello sportello

In vigore dal 23 mag 2001
1. Lo sportello di cui all' è volto ad assicurare: a) la diffusione e l'accesso a livello territoriale ai servizi di carattere finanziario, assicurativo, informativo e promozionale inerenti alle opportunità ed agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali in materia di internazionalizzazione delle imprese, ivi comprese le informazioni preliminari concernenti l'indizione e lo svolgimento di gare internazionali; b) l'assistenza e l'orientamento ai mercati internazionali; c) l'informazione sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento ed il supporto ai fini istruttori; d) la presentazione al soggetto competente delle domande necessarie per ottenere le misure di sostegno allo sviluppo delle esportazioni ed all'internazionalizzazione delle imprese; e) l'informazione in merito ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni all'esportazione ed all'importazione; f) eventualmente, l'informazione in relazione ad altri strumenti di sostegno alle imprese. 2. Lo sportello assicura altresì l'accesso ai servizi ed alle informazioni di cui al comma 1, anche per il tramite del Sistema informativo nazionale del commercio con l'estero (SINCE), nonché a tutte le ulteriori informazioni in materia disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attività promozionali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-02-09;161#art-3

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